STATUTO
Articolo 1 –
Denominazione, sede e durata
1. E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del
Codice Civile l'Associazione denominata AGIAMO
che ha la propria sede presso il domicilio eletto dal Presidente
dell'Associazione.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica
statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione
AGIAMO (Amici Giardini Montanelli, qui di seguito chiamata AGIAMO) è costituita
a tempo indeterminato
Articolo 2 - Finalità
1. L'associazione
AGIAMO è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e
utilità sociale.
2. Essa ha come scopo di pubblica utilità la tutela, nella
sua più ampia accezione, dei giardini pubblici "Montanelli" e dei
giardini pubblici di "Villa Reale" entrambi siti a Milano con
accesso, fra gli altri, dalla via Palestro (qui di seguito chiamati Giardini),
che costituiscono per Milano un patrimonio verde di straordinario valore
storico, artistico e culturale.
3. AGIAMO intende quindi promuovere ogni iniziativa che
consenta il diffondere dei valori del rispetto, della cura e della protezione
dei Giardini.
4. Le finalità che si propone AGIAMO sono in particolare:
a) collaborare con gli organi amministrativi locali, le
forze dell'ordine e le guardie volontarie competenti per regolamentare l'uso
dei Giardini;
b) collaborare con gli organi amministrativi locali, le forze
dell'ordine e le guardie volontarie competenti per segnalare situazioni di
degrado o di potenziale pericolo per la salute dei Giardini e dei suoi utenti;
c) proporre soluzioni per, organizzare il e informare sul
buon uso dei Giardini;
d) promuovere l'incontro di tutte le tipologie di
frequentatori per ricercare delle soluzioni di comportamento sociale che
rispettino le esigenze di ogni categoria di utenti (umani e animali) e delle
piante dei Giardini;
e) promuovere iniziative culturali e sociali volte a rendere
i Giardini un luogo di incontro e di svago nel rispetto della loro naturale e
originaria destinazione d'uso;
f) promuovere iniziative culturali e sociali volte a
valorizzare e diffondere la storia dei Giardini, la conoscenza di piante,
arbusti e delle specie animali presenti;
g) salvaguardare l'ambiente, la salute e l'aspetto panoramico
e paesaggistico dei Giardini e migliorarne la fruibilità;
h) indire concorsi, borse di studio, premi, organizzare
gemellaggi in Italia e all'estero con altre associazioni, viaggi culturali,
manifestazioni, dibattiti, seminari, congressi ed utilizzare tutti i mezzi di
comunicazione e di diffusione;
i) partecipare a qualsiasi iniziativa che direttamente o indirettamente
possa risultare utile, opportuna, necessaria, preordinata o consequenziale al
raggiungimento degli scopi sociali o che consenta di influire all'esterno
nell'interesse sociale;
j) svolgere ogni attività inerente agli scopi suddetti;
k) associarsi ad altre associazioni.
Articolo 3 - Soci
1. Sono ammesse ad AGIAMO tutte le persone fisiche
maggiorenni, gli Enti e le Associazioni pubbliche e private, le Fondazioni che
ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale
regolamento interno.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione
è il Consiglio direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione
dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la
quota associativa.
2. AGIAMO prevede 4 categorie di soci:
a) ordinari, sono coloro che versano la quota di iscrizione
annualmente stabilita dal Consiglio direttivo;
b) sostenitori, sono coloro che erogano contribuzioni volontarie
straordinarie almeno 5 volte superiori al valore della quota ordinaria;
c) consiglieri, sono coloro che fanno parte del Consiglio direttivo
e che sono tenuti a versare una quota tripla rispetto ai soci ordinari per
tutta la durata del mandato;
d) fondatori, sono coloro che hanno fondato AGIAMO o comunque
coloro che, pur non avendo stipulato l'atto costitutivo, hanno dato un
contributo decisivo alla costituzione dell'associazione e che sono tenuti a
versare, per il primo anno, una quota tripla rispetto ai soci ordinari.
Gli Enti pubblici o privati, le Associazioni e le Fondazioni
possono essere iscritti solo come soci sostenitori e verranno rappresentati dal
loro Presidente o loro delegato.
3. L'ammissione
a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. AGIAMO prevede la non trasmissibilità della quota o
contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non
rivalutabilità della stessa. L'associazione a mezzo del Consiglio Direttivo può
nominare soci onorari, i quali sono esonerati dall'obbligo di versamento delle
quote sociali.
Articolo 4 - Diritti
e doveri dei soci
1. I soci in regola con le quote associative hanno diritto
di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività di AGIAMO
e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento
dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare
il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività in AGIAMO prevalentemente
in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto,
in ragione delle disponibilità personali.
Articolo 5 – Recesso,
decadenza ed esclusione del socio
1. Il socio può recedere da AGIAMO mediante comunicazione
scritta, anche via mail, al Consiglio direttivo.
2. La decadenza dalla qualifica di socio può avvenire:
a) per dimissioni volontarie scritte, anche via mail;
b) per mancato pagamento della quota sociale, entro i
termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
c) per morte della persona fisica o per estinzione dell'Ente
o dell'Associazione o della Fondazione;
d) per deliberazione del Consiglio direttivo, qualora il
Socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi di AGIAMO.
I versamenti a qualunque titolo già effettuati dai soci
deceduti, receduti o esclusi non verranno rimborsati.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo
statuto può essere escluso da AGIAMO.
4. L'esclusione
è deliberata dal Consiglio direttivo dopo
avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E'
comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
Articolo 6 - Organi
sociali
1. Gli organi di AGIAMO sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio direttivo;
c) Presidente;
d) Tesoriere.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Articolo 7 -
Assemblea
1. L'Assemblea
è l'organo sovrano di AGIAMO ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente di AGIAMO,
o da chi ne fa le veci, mediante avviso pubblicato almeno 10 giorni prima di
quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori
sull'apposito sito internet dell'associazione.
3. L'Assemblea
è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il
Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
4. L'Assemblea
può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria quella convocata per la modifica dello
statuto e lo scioglimento di AGIAMO.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Articolo 8 - Compiti
dell'Assemblea
1. L'Assemblea
deve:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
c) determinare
le linee generali
programmatiche dell'attività di AGIAMO;
d) approvare l'eventuale regolamento interno;
e) deliberare su quant'altro demandatole per legge o per
statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
Articolo 9 - Validità
Assemblee
1. L'Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello
stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Ogni socio può delegare un altro socio; un socio non può essere
portatore di più di 5 deleghe.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a
maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto
palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o
quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea
straordinaria approva eventuali modifiche
allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie AGIAMO e ne devolve il
patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Articolo 10 - Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono
riassunte in un verbale redatto dal
Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne
copia.
Articolo 11 -
Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo può essere composto da 3 a 11 membri eletti
dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è
presente la maggioranza dei componenti.
Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. Redige
e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività di AGIAMO, il
rendiconto consuntivo e preventivo ed il regolamento interno. Fissa l'importo
delle quote sociali annuali. Delibera in via definitiva sulle domande di nuove
adesioni e sulla esclusione dei soci.
Per le spese concernenti l'attività svolta ha diritto al
rimborso a piè di lista.
3. Il Consiglio direttivo nomina il Presidente e il Segretario.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e può
essere rieletto.
5. Il Consiglio direttivo può nominare un Presidente Onorario qualora intenda conferire un riconoscimento
ufficiale a persona che si sia particolarmente distinta nel promuovere e
sostenere l'attività di AGIAMO.
6. Il Consiglio direttivo può nominare Comitati e
Responsabili di specifiche aree di attività selezionandone i nominativi tra i
soci.
Articolo 12 -
Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza di AGIAMO,
presiede il Consiglio direttivo, gli eventuali Comitati e l'Assemblea; convoca
l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni
ordinarie che straordinarie.
Articolo 13 - Risorse
economiche
1. Le risorse economiche di AGIAMO sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) contributi di privati,
c) eredità, donazioni e legati;
d) da proventi derivanti da iniziative sociali;
e) altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. AGIAMO ha il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'ente, in favore di amministratori,
soci, partecipanti, lavoratori
o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di
enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e
unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali
direttamente e specificamente previste dalla normativa
vigente.
3. AGIAMO ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi
di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali
al perseguimento dello
scopo istituzionale di solidarietà sociale.
Articolo 14 -
Rendiconto economico-finanziario
1. Il rendiconto economico-finanziario di AGIAMO è annuale e
decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le
entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo
contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale
successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio
direttivo, pubblicato sul sito internet di AGIAMO almeno 20 giorni prima
dell'Assemblea e viene approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le
maggioranze previste dal presente
statuto.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile
dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Articolo 15 -
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. L'eventuale
scioglimento di AGIAMO sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di
cui all'art.9.
2. AGIAMO ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non
commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non
commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
Articolo 16 -
Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente
statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi
vigenti in materia.
Firmato: Elena Maria Vittoria Rossi, Elisabetta Anna Maria Chiesa,
Paola Maria Chiesa, Gabriella Rossato, Enrico De Castiglione, Enrico Pluda,
Allegra Dami, Giovanni Massimo Bottini, Alessandro De Cicco Notaio (sigillo)
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