giovedì 28 luglio 2016

AGIAMO - Statuto




STATUTO
Articolo 1 – Denominazione, sede e durata
1. E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata AGIAMO che ha la propria sede presso il domicilio eletto dal Presidente dell'Associazione.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione AGIAMO (Amici Giardini Montanelli, qui di seguito chiamata AGIAMO) è costituita a tempo indeterminato
Articolo 2 - Finalità
1. L'associazione AGIAMO è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Essa ha come scopo di pubblica utilità la tutela, nella sua più ampia accezione, dei giardini pubblici "Montanelli" e dei giardini pubblici di "Villa Reale" entrambi siti a Milano con accesso, fra gli altri, dalla via Palestro (qui di seguito chiamati Giardini), che costituiscono per Milano un patrimonio verde di straordinario valore storico, artistico e culturale.
3. AGIAMO intende quindi promuovere ogni iniziativa che consenta il diffondere dei valori del rispetto, della cura e della protezione dei Giardini.
4. Le finalità che si propone AGIAMO sono in particolare:
a) collaborare con gli organi amministrativi locali, le forze dell'ordine e le guardie volontarie competenti per regolamentare l'uso dei Giardini;
b) collaborare con gli organi amministrativi locali, le forze dell'ordine e le guardie volontarie competenti per segnalare situazioni di degrado o di potenziale pericolo per la salute dei Giardini e dei suoi utenti;
c) proporre soluzioni per, organizzare il e informare sul buon uso dei Giardini;
d) promuovere l'incontro di tutte le tipologie di frequentatori per ricercare delle soluzioni di comportamento sociale che rispettino le esigenze di ogni categoria di utenti (umani e animali) e delle piante dei Giardini;
e) promuovere iniziative culturali e sociali volte a rendere i Giardini un luogo di incontro e di svago nel rispetto della loro naturale e originaria destinazione d'uso;
f) promuovere iniziative culturali e sociali volte a valorizzare e diffondere la storia dei Giardini, la conoscenza di piante, arbusti e delle specie animali presenti;
g) salvaguardare l'ambiente, la salute e l'aspetto panoramico e paesaggistico dei Giardini e migliorarne la fruibilità;
h) indire concorsi, borse di studio, premi, organizzare gemellaggi in Italia e all'estero con altre associazioni, viaggi culturali, manifestazioni, dibattiti, seminari, congressi ed utilizzare tutti i mezzi di comunicazione e di diffusione;
i) partecipare a qualsiasi iniziativa che direttamente o indirettamente possa risultare utile, opportuna, necessaria, preordinata o consequenziale al raggiungimento degli scopi sociali o che consenta di influire all'esterno nell'interesse sociale;
j) svolgere ogni attività inerente agli scopi suddetti;
k) associarsi ad altre associazioni.
Articolo 3 - Soci
1. Sono ammesse ad AGIAMO tutte le persone fisiche maggiorenni, gli Enti e le Associazioni pubbliche e private, le Fondazioni che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
2. AGIAMO prevede 4 categorie di soci:
a) ordinari, sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo;
b) sostenitori, sono coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie almeno 5 volte superiori al valore della quota ordinaria;
c) consiglieri, sono coloro che fanno parte del Consiglio direttivo e che sono tenuti a versare una quota tripla rispetto ai soci ordinari per tutta la durata del mandato;
d) fondatori, sono coloro che hanno fondato AGIAMO o comunque coloro che, pur non avendo stipulato l'atto costitutivo, hanno dato un contributo decisivo alla costituzione dell'associazione e che sono tenuti a versare, per il primo anno, una quota tripla rispetto ai soci ordinari.
Gli Enti pubblici o privati, le Associazioni e le Fondazioni possono essere iscritti solo come soci sostenitori e verranno rappresentati dal loro Presidente o loro delegato.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. AGIAMO prevede la non trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa. L'associazione a mezzo del Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, i quali sono esonerati dall'obbligo di versamento delle quote sociali.
Articolo 4 - Diritti e doveri dei soci
1. I soci in regola con le quote associative hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività di AGIAMO e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività in AGIAMO prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Articolo 5 – Recesso, decadenza ed esclusione del socio
1. Il socio può recedere da AGIAMO mediante comunicazione scritta, anche via mail, al Consiglio direttivo.
2. La decadenza dalla qualifica di socio può avvenire:
a) per dimissioni volontarie scritte, anche via mail;
b) per mancato pagamento della quota sociale, entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
c) per morte della persona fisica o per estinzione dell'Ente o dell'Associazione o della Fondazione;
d) per deliberazione del Consiglio direttivo, qualora il Socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi di AGIAMO.
I versamenti a qualunque titolo già effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non verranno rimborsati.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso da AGIAMO.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dopo
avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
Articolo 6 - Organi sociali
1. Gli organi di AGIAMO sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio direttivo;
c) Presidente;
d) Tesoriere.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Articolo 7 - Assemblea
1. L'Assemblea è l'organo sovrano di AGIAMO ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente di AGIAMO, o da chi ne fa le veci, mediante avviso pubblicato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori sull'apposito sito internet dell'associazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento di AGIAMO.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Articolo 8 - Compiti dell'Assemblea
1. L'Assemblea deve:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
c) determinare  le  linee  generali  programmatiche dell'attività di AGIAMO;
d) approvare l'eventuale regolamento interno;
e) deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
Articolo 9 - Validità Assemblee
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Ogni socio può delegare un altro socio; un socio non può essere portatore di più di 5 deleghe.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche
allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie AGIAMO e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Articolo 10 - Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte  in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Articolo 11 - Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo può essere composto da 3 a 11 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività di AGIAMO, il rendiconto consuntivo e preventivo ed il regolamento interno. Fissa l'importo delle quote sociali annuali. Delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci.
Per le spese concernenti l'attività svolta ha diritto al rimborso a piè di lista.
3. Il Consiglio direttivo nomina il Presidente e il Segretario.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e può essere rieletto.
5. Il Consiglio direttivo può nominare un Presidente Onorario qualora intenda conferire un riconoscimento ufficiale a persona che si sia particolarmente distinta nel promuovere e sostenere l'attività di AGIAMO.
6. Il Consiglio direttivo può nominare Comitati e Responsabili di specifiche aree di attività selezionandone i nominativi tra i soci.
Articolo 12 - Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza di AGIAMO, presiede il Consiglio direttivo, gli eventuali Comitati e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Articolo 13 - Risorse economiche
1. Le risorse economiche di AGIAMO sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) contributi di privati,
c) eredità, donazioni e legati;
d) da proventi derivanti da iniziative sociali;
e) altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. AGIAMO ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori,  soci,  partecipanti,  lavoratori  o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività  istituzionali  direttamente  e  specificamente previste dalla normativa vigente.
3. AGIAMO ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività  funzionali  al  perseguimento  dello  scopo istituzionale di solidarietà sociale.
Articolo 14 - Rendiconto economico-finanziario
1. Il rendiconto economico-finanziario di AGIAMO è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo, pubblicato sul sito internet di AGIAMO almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e viene approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze   previste dal presente statuto.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Articolo 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. L'eventuale scioglimento di AGIAMO sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.9.
2. AGIAMO ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,  sentito  l'organismo  di  controllo  di  cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
Articolo 16 - Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Firmato: Elena Maria Vittoria Rossi, Elisabetta Anna Maria Chiesa, Paola Maria Chiesa, Gabriella Rossato, Enrico De Castiglione, Enrico Pluda, Allegra Dami, Giovanni Massimo Bottini, Alessandro De Cicco Notaio (sigillo)

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